Cremazione e dispersione delle ceneri: requisiti e norme
Di fronte alla scelta tra sepoltura tradizionale e cremazione, sempre più spesso i defunti esprimono un desiderio specifico. Nonostante la crescente diffusione, la cremazione e la dispersione delle ceneri sollevano ancora molti interrogativi che è opportuno chiarire.
Quando è possibile ricorrere alla cremazione
La cremazione è consentita solo se corrisponde a una volontà espressa dal defunto. Tale desiderio deve essere manifestato in maniera inequivocabile attraverso una delle seguenti modalità:
- Testamento (olografo o pubblico).
- Dichiarazione di volontà depositata, quando il defunto era in vita, presso il Comune di residenza.
- Iscrizione a una Società di Cremazione (So.Crem.).
- Richiesta con atto notorio presentata dal coniuge, dai figli o dai parenti entro il sesto grado, purché rappresentino la maggioranza.
Anche in presenza di queste condizioni, la procedura è possibile solo se il certificato del medico necroscopo esclude che il decesso sia conseguenza di un reato. Se la morte è stata improvvisa, sospetta, o è oggetto di un’inchiesta penale, è indispensabile ottenere il nulla osta del magistrato.
La dispersione delle ceneri
Anche per la dispersione delle ceneri è imprescindibile la volontà del defunto, che può essere espressa con le stesse modalità previste per la cremazione.
- In caso di atto notorio, la volontà di dispersione può essere dichiarata dal coniuge e dai parenti di primo grado.
- Per un minore o una persona interdetta, la dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante.
- Prima della dispersione, è necessario ottenere il nulla osta dal Comune in cui avverrà l’atto, su richiesta del Comune dove è avvenuto il decesso.
Dove si possono disperdere le ceneri
Esistono diverse opzioni per la dispersione, inclusi luoghi naturali. Le ceneri possono essere sparse:
- In un’area cimiteriale appositamente dedicata (Cinerario Comune o Giardino delle Rimembranze).
- All’interno di giardini o aree private, purché si trovino fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari.
Se si scelgono luoghi in natura, occorre rispettare specifiche limitazioni:
- Montagna: Il punto di spargimento deve trovarsi ad almeno 200 metri da centri abitati.
- Mare o corsi d’acqua: È necessario individuare un punto privo di manufatti o natanti e rispettare determinate distanze dalla riva (oltre mezzo miglio per il mare, oltre cento metri per il lago).
- Esistono anche luoghi creati specificamente per questo scopo, come i Giardini del Ricordo.
Chi è autorizzato a disperdere le ceneri
Le ceneri possono essere sparse dalla persona designata dal defunto oppure da:
- Il coniuge.
- I figli.
- L’esecutore testamentario.
- Il legale dell’associazione di cremazione a cui il defunto era iscritto.
- Un rappresentante del Comune.
Per supporto e adempimenti
In caso di perdita di un familiare, potete rivolgervi a Onoranze Funebri Sordo. Ci trovate a Buja (UD), in via Pra’ di Tos 3. Per contatti chiamate il 0432.960189 o il 335.6787204, oppure scriveteci a info@onoranzefunebrisordo.com.
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