Cremazione e dispersione delle ceneri: requisiti e norme

Di fronte alla scelta tra sepoltura tradizionale e cremazione, sempre più spesso i defunti esprimono un desiderio specifico. Nonostante la crescente diffusione, la cremazione e la dispersione delle ceneri sollevano ancora molti interrogativi che è opportuno chiarire.

Quando è possibile ricorrere alla cremazione

La cremazione è consentita solo se corrisponde a una volontà espressa dal defunto. Tale desiderio deve essere manifestato in maniera inequivocabile attraverso una delle seguenti modalità:

  1. Testamento (olografo o pubblico).
  2. Dichiarazione di volontà depositata, quando il defunto era in vita, presso il Comune di residenza.
  3. Iscrizione a una Società di Cremazione (So.Crem.).
  4. Richiesta con atto notorio presentata dal coniuge, dai figli o dai parenti entro il sesto grado, purché rappresentino la maggioranza.

Anche in presenza di queste condizioni, la procedura è possibile solo se il certificato del medico necroscopo esclude che il decesso sia conseguenza di un reato. Se la morte è stata improvvisa, sospetta, o è oggetto di un’inchiesta penale, è indispensabile ottenere il nulla osta del magistrato.

La dispersione delle ceneri

Anche per la dispersione delle ceneri è imprescindibile la volontà del defunto, che può essere espressa con le stesse modalità previste per la cremazione.

  • In caso di atto notorio, la volontà di dispersione può essere dichiarata dal coniuge e dai parenti di primo grado.
  • Per un minore o una persona interdetta, la dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante.
  • Prima della dispersione, è necessario ottenere il nulla osta dal Comune in cui avverrà l’atto, su richiesta del Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove si possono disperdere le ceneri

Esistono diverse opzioni per la dispersione, inclusi luoghi naturali. Le ceneri possono essere sparse:

  • In un’area cimiteriale appositamente dedicata (Cinerario Comune o Giardino delle Rimembranze).
  • All’interno di giardini o aree private, purché si trovino fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari.

Se si scelgono luoghi in natura, occorre rispettare specifiche limitazioni:

  • Montagna: Il punto di spargimento deve trovarsi ad almeno 200 metri da centri abitati.
  • Mare o corsi d’acqua: È necessario individuare un punto privo di manufatti o natanti e rispettare determinate distanze dalla riva (oltre mezzo miglio per il mare, oltre cento metri per il lago).
  • Esistono anche luoghi creati specificamente per questo scopo, come i Giardini del Ricordo.

Chi è autorizzato a disperdere le ceneri

Le ceneri possono essere sparse dalla persona designata dal defunto oppure da:

  • Il coniuge.
  • I figli.
  • L’esecutore testamentario.
  • Il legale dell’associazione di cremazione a cui il defunto era iscritto.
  • Un rappresentante del Comune.

Per supporto e adempimenti

In caso di perdita di un familiare, potete rivolgervi a Onoranze Funebri Sordo. Ci trovate a Buja (UD), in via Pra’ di Tos 3. Per contatti chiamate il 0432.960189 o il 335.6787204, oppure scriveteci a info@onoranzefunebrisordo.com.